SISTEMA DI SEGNALAZIONE
(WHISTLEBLOWING)
Fondazione di Comunità GEA ETS
Art. 1 – Premessa e ambito di applicazione
Il presente Codice Etico definisce i principi di comportamento della Fondazione di Comunità GEA ETS (di
seguito “Fondazione”) ed integra il sistema di prevenzione dei rischi, in coerenza con:
- D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)
- D.Lgs. 231/2001
- D.Lgs. 24/2023 (whistleblowing)
Si applica a:
- organi sociali
- dipendenti
- collaboratori
- volontari
- partner e fornitori
Art. 2 – Principi generali
La Fondazione si ispira ai seguenti principi:
- legalità
- integrità
- trasparenza
- responsabilità
- imparzialità
Art. 3 – Sistema di controllo e prevenzione
La Fondazione adotta un sistema interno volto a:
- prevenire comportamenti illeciti
- garantire correttezza amministrativa
- tutelare il patrimonio e la reputazione
Tale sistema si basa su:
- separazione delle funzioni
- tracciabilità delle decisioni
- controlli interni
Art. 4 – Organismo di Vigilanza (OdV)
La Fondazione può istituire un Organismo di Vigilanza, anche monocratico, con il compito di:
vigilare sull’efficacia del Codice Etico
ricevere e gestire segnalazioni
proporre aggiornamenti
L’OdV opera in autonomia e indipendenza.
Art. 5 – Sistema di Whistleblowing
La Fondazione istituisce un sistema interno di segnalazione conforme al D.Lgs. 24/2023.
Finalità
- prevenire illeciti
- favorire la trasparenza
- proteggere i segnalanti
Art. 6 – Oggetto delle segnalazioni
Possono essere segnalate violazioni relative a:
- illeciti amministrativi, contabili o penali
- violazioni del Codice Etico
- irregolarità nella gestione di fondi
- conflitti di interesse non dichiarati
- frodi o corruzione
Art. 7 – Canali di segnalazione
La Fondazione attiva i seguenti canali:
- Canale scritto riservato (email dedicata o piattaforma digitale)
- Canale orale (colloquio diretto con Consiglio Direttivo o soggetto incaricato)
I canali devono garantire:
- riservatezza
- sicurezza
- accesso limitato
Art. 8 – Gestione delle segnalazioni
Le segnalazioni:
- sono prese in carico entro 7 giorni
- sono istruite con imparzialità
- ricevono riscontro entro 3 mesi
Il processo prevede:
- ricezione
- valutazione preliminare
- istruttoria
- esito e archiviazione
Art. 9 – Tutela del segnalante
È garantita la tutela del segnalante (whistleblower):
- riservatezza dell’identità
- divieto di ritorsioni
- protezione da discriminazioni
Le segnalazioni in buona fede sono sempre tutelate.
Art. 10 – Segnalazioni anonime
Le segnalazioni anonime:
- non sono ammesse se non riguardano temi di interesse generale
- sono valutate se circostanziate e documentate
Art. 11 – Sanzioni per violazioni
Le violazioni comportano:
- provvedimenti disciplinari
- risoluzione dei rapporti contrattuali
- eventuale segnalazione alle autorità competenti
Art. 12 – Integrazione con Modello 231
Il presente Codice:
- costituisce parte integrante del Modello 231 (se adottato)
- definisce standard comportamentali obbligatori
Art. 13 – Formazione e diffusione
La Fondazione:
- promuove formazione periodica
- diffonde il Codice a tutti i soggetti coinvolti
Art. 14 – Monitoraggio e audit
Il sistema è soggetto a:
- verifiche periodiche
- audit interni
- aggiornamenti continui
Art. 15 – Protezione dei dati
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto del GDPR:
- minimizzazione
- sicurezza
- limitazione delle finalità
Art. 16 – Entrata in vigore
Il presente Codice entra in vigore dalla data di approvazione del Consiglio di Amministrazione, avvenuta in data 18/12/2025
Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Comunità GEA in data 18/12/2025
Approvato definitivamente e reso operativo dall’Assemblea Ordinaria del 29 Aprile 2026
