SISTEMA DI SEGNALAZIONE
(WHISTLEBLOWING)
Fondazione di Comunità GEA ETS

Art. 1 – Premessa e ambito di applicazione

Il presente Codice Etico definisce i principi di comportamento della Fondazione di Comunità GEA ETS (di
seguito “Fondazione”) ed integra il sistema di prevenzione dei rischi, in coerenza con:

  • D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)
  • D.Lgs. 231/2001
  • D.Lgs. 24/2023 (whistleblowing)

Si applica a:

  • organi sociali
  • dipendenti
  • collaboratori
  • volontari
  • partner e fornitori

Art. 2 – Principi generali

La Fondazione si ispira ai seguenti principi:

  • legalità
  • integrità
  • trasparenza
  • responsabilità
  • imparzialità

Art. 3 – Sistema di controllo e prevenzione

La Fondazione adotta un sistema interno volto a:

  • prevenire comportamenti illeciti
  • garantire correttezza amministrativa
  • tutelare il patrimonio e la reputazione

Tale sistema si basa su:

  • separazione delle funzioni
  • tracciabilità delle decisioni
  • controlli interni

Art. 4 – Organismo di Vigilanza (OdV)

La Fondazione può istituire un Organismo di Vigilanza, anche monocratico, con il compito di:


 vigilare sull’efficacia del Codice Etico
 ricevere e gestire segnalazioni
 proporre aggiornamenti
L’OdV opera in autonomia e indipendenza.


Art. 5 – Sistema di Whistleblowing

La Fondazione istituisce un sistema interno di segnalazione conforme al D.Lgs. 24/2023.
Finalità

  • prevenire illeciti
  • favorire la trasparenza
  • proteggere i segnalanti

Art. 6 – Oggetto delle segnalazioni

Possono essere segnalate violazioni relative a:

  • illeciti amministrativi, contabili o penali
  • violazioni del Codice Etico
  • irregolarità nella gestione di fondi
  • conflitti di interesse non dichiarati
  • frodi o corruzione

Art. 7 – Canali di segnalazione

La Fondazione attiva i seguenti canali:

  • Canale scritto riservato (email dedicata o piattaforma digitale)
  • Canale orale (colloquio diretto con Consiglio Direttivo o soggetto incaricato)

I canali devono garantire:

  • riservatezza
  • sicurezza
  • accesso limitato

Art. 8 – Gestione delle segnalazioni

Le segnalazioni:

  • sono prese in carico entro 7 giorni
  • sono istruite con imparzialità
  • ricevono riscontro entro 3 mesi

Il processo prevede:

  • ricezione
  • valutazione preliminare
  • istruttoria
  • esito e archiviazione

Art. 9 – Tutela del segnalante

È garantita la tutela del segnalante (whistleblower):

  • riservatezza dell’identità
  • divieto di ritorsioni
  • protezione da discriminazioni

Le segnalazioni in buona fede sono sempre tutelate.


Art. 10 – Segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime:

  • non sono ammesse se non riguardano temi di interesse generale
  • sono valutate se circostanziate e documentate

Art. 11 – Sanzioni per violazioni

Le violazioni comportano:

  • provvedimenti disciplinari
  • risoluzione dei rapporti contrattuali
  • eventuale segnalazione alle autorità competenti

Art. 12 – Integrazione con Modello 231

Il presente Codice:

  • costituisce parte integrante del Modello 231 (se adottato)
  • definisce standard comportamentali obbligatori

Art. 13 – Formazione e diffusione

La Fondazione:

  • promuove formazione periodica
  • diffonde il Codice a tutti i soggetti coinvolti

Art. 14 – Monitoraggio e audit

Il sistema è soggetto a:

  • verifiche periodiche
  • audit interni
  • aggiornamenti continui

Art. 15 – Protezione dei dati

Il trattamento dei dati avviene nel rispetto del GDPR:

  • minimizzazione
  • sicurezza
  • limitazione delle finalità

Art. 16 – Entrata in vigore

Il presente Codice entra in vigore dalla data di approvazione del Consiglio di Amministrazione, avvenuta in data 18/12/2025



Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Comunità GEA in data 18/12/2025


Approvato definitivamente e reso operativo dall’Assemblea Ordinaria del 29 Aprile 2026