Fondazione di Comunità GEA

Art. 1 – Denominazione, natura giuridica e riferimenti normativi

La Fondazione di Comunità GEA ETS (di seguito “Fondazione”) è un ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
La Fondazione di Comunità GEA (di seguito “Fondazione”) è un ente senza scopo di lucro che opera nell’ambito del Terzo Settore, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il presente regolamento disciplina il funzionamento interno della Fondazione, in attuazione dello Statuto.

La Fondazione:

  • non ha scopo di lucro
  • persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
  • opera nel rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e partecipazione

Il presente regolamento integra lo Statuto e disciplina l’organizzazione e il funzionamento interno.

Art. 2 – Attività di interesse generale

La Fondazione svolge attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore, tra cui:

  • interventi e servizi sociali
  • educazione, informazione, istruzione e formazione
  • tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale
  • beneficenza e filantropia
  • promozione della legalità e della coesione sociale
  • condivisione di conoscenze e competenze, attraverso la Comunità delle Idee.

Art. 3 – Ambito territoriale

La Fondazione opera prevalentemente nel territorio europeo come individuato dallo Statuto, con possibilità di estendere le proprie attività anche ad ambiti più ampi, purché coerenti con le finalità istituzionali.

Art. 4 – Partecipanti e sostenitori

La Fondazione, pur non essendo un’associazione, può prevedere forme di partecipazione:

Categorie

  • Fondatori
  • Partecipanti istituzionali
  • Sostenitori / donatori
  • Partner territoriali

Ammissione
L’ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.


Diritti

  • partecipare alle iniziative
  • ricevere informazioni e rendicontazioni
  • contribuire alla definizione delle linee strategiche (in forme consultive)

  • Doveri
  • rispetto dei valori e delle norme della Fondazione
  • correttezza nei rapporti istituzionali

Art. 5 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

  • Consiglio di Amministrazione (CdA)
  • Presidente
  • Comitato scientifico
  • Comitato di valutazione


Art. 6 – Consiglio di Amministrazione

Il CdA:

  • definisce il piano strategico pluriennale
  • approva bilancio e bilancio sociale (se obbligatorio)
  • delibera su bandi e assegnazioni
  • nomina eventuali comitati


Funzionamento

  • convocazione almeno trimestrale
  • possibilità di riunioni in modalità telematica
  • verbalizzazione obbligatoria


Quorum

  • costitutivo: maggioranza dei membri
  • deliberativo: maggioranza dei presenti

Art. 7 – Presidente e Direzione operativa


Il Presidente:

  • rappresenta legalmente la Fondazione
  • garantisce il coordinamento strategico


Può essere prevista una figura di:

  • Direttore / Segretario generale, con funzioni operative e gestionali

Art. 8 – Organo di controllo e revisione


L’Organo di controllo, ove istituito:

  • vigila su legalità, correttezza e adeguatezza organizzativa
  • controlla la gestione economica
  • segnala eventuali criticità

Il revisore legale, se nominato:

  • verifica la contabilità e il bilancio

Art. 9 – Raccolta fondi (Fundraising)

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore:

  • campagne pubbliche
  • eventi
  • donazioni online
  • lasciti testamentari


Principi

  • trasparenza
  • veridicità delle comunicazioni
  • tracciabilità dei fondi

Art. 10 – Gestione del patrimonio

Il patrimonio è:

  • vincolato al perseguimento delle finalità istituzionali
  • gestito secondo criteri di prudenza e sostenibilità

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili.

Art. 11 – Attività erogative e bandi

La Fondazione opera tramite:

  • bandi pubblici
  • erogazioni dirette
  • co-progettazione con enti locali e Terzo Settore

Criteri di selezione

  • impatto sociale
  • innovazione
  • sostenibilità economica
  • radicamento territoriale

Art. 12 – Procedura di valutazione

Le proposte sono valutate secondo le seguenti fasi:

  1. verifica di ammissibilità
  2. valutazione tecnica
  3. eventuale istruttoria approfondita
  4. delibera del CdA
    Può essere istituito un Comitato di valutazione indipendente.

Art. 13 – Monitoraggio e valutazione d’impatto

La Fondazione:

  • richiede rendicontazione ai beneficiari
  • effettua monitoraggi periodici
  • promuove la valutazione dell’impatto sociale

Art. 14 – Trasparenza e pubblicità

La Fondazione assicura:

  • pubblicazione del bilancio
  • pubblicazione degli atti rilevanti
  • accessibilità delle informazioni

Dopo iscrizione al RUNTS:

  • adempie agli obblighi previsti

Art. 15 – Conflitto di interessi

I membri degli organi:

  • devono dichiarare preventivamente situazioni di conflitto
  • si astengono da discussione e voto

Art. 16 – Codice etico e comportamento


La Fondazione adotta un codice etico basato su:

  • legalità
  • imparzialità
  • integrità
  • responsabilità verso la comunità

Art. 17 – Volontari e collaboratori


La Fondazione può avvalersi di:

  • volontari
  • collaboratori

Nel rispetto delle norme del Codice del Terzo Settore:

  • gratuità del volontariato
  • copertura assicurativa obbligatoria

Art. 18 – Modifiche del regolamento


Le modifiche sono deliberate dal CdA con maggioranza qualificata (2/3 dei componenti).

Art. 19 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto:

  • si applica lo Statuto
  • si applica il D.Lgs. 117/2017 e normativa vigente


Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Comunità GEA in data 18/12/2025


Approvato definitivamente e reso operativo dall’Assemblea Ordinaria del 29 Aprile 2026