Fondazione di Comunità GEA
Art. 1 – Denominazione, natura giuridica e riferimenti normativi
La Fondazione di Comunità GEA ETS (di seguito “Fondazione”) è un ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
La Fondazione di Comunità GEA (di seguito “Fondazione”) è un ente senza scopo di lucro che opera nell’ambito del Terzo Settore, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il presente regolamento disciplina il funzionamento interno della Fondazione, in attuazione dello Statuto.
La Fondazione:
- non ha scopo di lucro
- persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- opera nel rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e partecipazione
Il presente regolamento integra lo Statuto e disciplina l’organizzazione e il funzionamento interno.
Art. 2 – Attività di interesse generale
La Fondazione svolge attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore, tra cui:
- interventi e servizi sociali
- educazione, informazione, istruzione e formazione
- tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale
- beneficenza e filantropia
- promozione della legalità e della coesione sociale
- condivisione di conoscenze e competenze, attraverso la Comunità delle Idee.
Art. 3 – Ambito territoriale
La Fondazione opera prevalentemente nel territorio europeo come individuato dallo Statuto, con possibilità di estendere le proprie attività anche ad ambiti più ampi, purché coerenti con le finalità istituzionali.
Art. 4 – Partecipanti e sostenitori
La Fondazione, pur non essendo un’associazione, può prevedere forme di partecipazione:
Categorie
- Fondatori
- Partecipanti istituzionali
- Sostenitori / donatori
- Partner territoriali
Ammissione
L’ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
Diritti
- partecipare alle iniziative
- ricevere informazioni e rendicontazioni
- contribuire alla definizione delle linee strategiche (in forme consultive)
- Doveri
- rispetto dei valori e delle norme della Fondazione
- correttezza nei rapporti istituzionali
Art. 5 – Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
- Consiglio di Amministrazione (CdA)
- Presidente
- Comitato scientifico
- Comitato di valutazione
Art. 6 – Consiglio di Amministrazione
Il CdA:
- definisce il piano strategico pluriennale
- approva bilancio e bilancio sociale (se obbligatorio)
- delibera su bandi e assegnazioni
- nomina eventuali comitati
Funzionamento
- convocazione almeno trimestrale
- possibilità di riunioni in modalità telematica
- verbalizzazione obbligatoria
Quorum
- costitutivo: maggioranza dei membri
- deliberativo: maggioranza dei presenti
Art. 7 – Presidente e Direzione operativa
Il Presidente:
- rappresenta legalmente la Fondazione
- garantisce il coordinamento strategico
Può essere prevista una figura di:
- Direttore / Segretario generale, con funzioni operative e gestionali
Art. 8 – Organo di controllo e revisione
L’Organo di controllo, ove istituito:
- vigila su legalità, correttezza e adeguatezza organizzativa
- controlla la gestione economica
- segnala eventuali criticità
Il revisore legale, se nominato:
- verifica la contabilità e il bilancio
Art. 9 – Raccolta fondi (Fundraising)
La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore:
- campagne pubbliche
- eventi
- donazioni online
- lasciti testamentari
Principi
- trasparenza
- veridicità delle comunicazioni
- tracciabilità dei fondi
Art. 10 – Gestione del patrimonio
Il patrimonio è:
- vincolato al perseguimento delle finalità istituzionali
- gestito secondo criteri di prudenza e sostenibilità
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili.
Art. 11 – Attività erogative e bandi
La Fondazione opera tramite:
- bandi pubblici
- erogazioni dirette
- co-progettazione con enti locali e Terzo Settore
Criteri di selezione
- impatto sociale
- innovazione
- sostenibilità economica
- radicamento territoriale
Art. 12 – Procedura di valutazione
Le proposte sono valutate secondo le seguenti fasi:
- verifica di ammissibilità
- valutazione tecnica
- eventuale istruttoria approfondita
- delibera del CdA
Può essere istituito un Comitato di valutazione indipendente.
Art. 13 – Monitoraggio e valutazione d’impatto
La Fondazione:
- richiede rendicontazione ai beneficiari
- effettua monitoraggi periodici
- promuove la valutazione dell’impatto sociale
Art. 14 – Trasparenza e pubblicità
La Fondazione assicura:
- pubblicazione del bilancio
- pubblicazione degli atti rilevanti
- accessibilità delle informazioni
Dopo iscrizione al RUNTS:
- adempie agli obblighi previsti
Art. 15 – Conflitto di interessi
I membri degli organi:
- devono dichiarare preventivamente situazioni di conflitto
- si astengono da discussione e voto
Art. 16 – Codice etico e comportamento
La Fondazione adotta un codice etico basato su:
- legalità
- imparzialità
- integrità
- responsabilità verso la comunità
Art. 17 – Volontari e collaboratori
La Fondazione può avvalersi di:
- volontari
- collaboratori
Nel rispetto delle norme del Codice del Terzo Settore:
- gratuità del volontariato
- copertura assicurativa obbligatoria
Art. 18 – Modifiche del regolamento
Le modifiche sono deliberate dal CdA con maggioranza qualificata (2/3 dei componenti).
Art. 19 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto:
- si applica lo Statuto
- si applica il D.Lgs. 117/2017 e normativa vigente
Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Comunità GEA in data 18/12/2025
Approvato definitivamente e reso operativo dall’Assemblea Ordinaria del 29 Aprile 2026
